Rilascio di certificati anagrafici

  • Servizio attivo


A chi è rivolto

Il servizio è disponibile per tutti i cittadini, italiani e stranieri, che ne abbiano motivato interesse.

Descrizione

L’Ufficio del Comune rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati anagrafici disponibili:

  • residenza;
  • stato di famiglia;
  • stato libero;
  • godimento dei diritti politici;
  • cittadinanza;
  • certificati plurimi o contestuali;
  • certificati anagrafici storici.

Come fare

I certificati si possono scaricare in qualsiasi momento dal sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), oppure possono essere richiesti presso gli Uffici del Comune, recandosi di persona allo sportello negli orari di apertura al pubblico.

Cosa serve

Il cittadino deve recarsi presso l’Ufficio del Comune in possesso dei dati relativi all’intestatario del certificato.

Cosa si ottiene

Si ottiene il rilascio di certificati anagrafici.

Tempi e scadenze

I certificati vengono rilasciati al momento della richiesta, salvo quelli che comportano ricerche storiche.

I certificati hanno validità sei mesi e possono essere utilizzati anche successivamente alla scadenza, se l’interessato dichiara in calce al certificato, senza l’obbligo di autenticare la firma, che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Quanto costa

I certificati di stato civile sono sempre gratuiti.

Quelli anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di €16,00 a certificato, tranne in casi particolari di esenzione legati all’uso che ne deve essere fatto o al tipo di soggetto che lo richiede.

I casi principali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo sono:

Tipo esenzione
(a seconda dei soggetti richiedenti o dell’uso)

Fonte normativa
Onlus e federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni

Art. 27 bis all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Società sportive

Art. 8 bis all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Uso processuale (certificati da produrre nel procedimento)

Art. 18 d.P.R. 30.5.2002 n. 115 e Circ. Agenzia Entrate 14.8.2002 n. 70/E
CTU nominato dal Tribunale o dal Pm; curatore fallimentare

Art. 16 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Uso interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento)

Art. 13 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642
Uso adozione, affidamento, tutela minori

Art. 13 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642 e art. 82 l. 4.5.1983 n. 184
Uso separazione/divorzio

Art. 19 l. 6.3.1987 n. 74
Uso pensione estera

Art. 9 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642

Ulteriori informazioni

Dal 2012 le certificazioni sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati, devono essere emesse in bollo con le eccezioni previste esclusivamente dalla normativa e riporteranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di Pubblici Servizi”. L’Art. 15 della Legge n. 183/2011, infatti, prevede che dall’1 dicembre 2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono rilasciare certificati ad altri Enti Pubblici.

I cittadini possono avvalersi dell’autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare. Le Pubbliche Amministrazioni possono chiedere al Comune il controllo dell’autocertificazione a loro presentata tramite richiesta da presentare via email all’Ufficio del Comune. Nella richiesta devono essere indicati in modo esplicito i dati che si intendono controllare. Il Comune provvederà entro 30 giorni alla verifica delle richieste in base alla propria banca dati e trasmetterà la risposta al recapito di posta elettronica indicato nella domanda.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Davide Bellina
Telefono 035816060


Strumento di tutela amministrativo

Davide Bellina
Telefono 035816060

Pagina aggiornata il 01/10/2024, 11:11

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