La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
Nel caso di accesso formale finalizzato a ottenere una copia del documento richiesto, l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 5, comma 6, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e art. 25, Legge 07/08/1990, n. 241), ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.