ORDINANZA DI POSTICIPO INIZIO DELL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E MISURE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Dettagli della notizia

Il Sindaco tramite ordinanza sindacale ordina di posticipare l'inizio dell’esercizio degli impianti termici a combustione al 22/10/2026 e altre disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

Data:

15 ottobre 2026

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ORDINANZA DI POSTICIPO INIZIO DELL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E MISURE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Descrizione

N. Reg. Ordinanze 7/2026 del 15/10/2026

ORDINANZA DI POSTICIPO INIZIO DELL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E MISURE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

IL SINDACO ORDINA
• Di posticipare l'inizio dell’esercizio degli impianti termici a combustione destinati
alla climatizzazione invernale al 22 ottobre 2026;
• Durante il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione invernale, la
temperatura dell’aria negli ambienti non deve superare:
a) 17 °C, con tolleranza di 2 °C, negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19 °C, con tolleranza di 2 °C, negli altri edifici.
Restano ferme le deroghe ai limiti di temperatura previste dalla normativa vigente e gli eventuali provvedimenti motivati dell’autorità competente.
• Durante il funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva o invernale, i titolari o gestori degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali aperte al pubblico e degli altri edifici aperti al pubblico devono mantenere chiuse le porte di accesso dall’esterno, anche in presenza di dispositivi a lama d’aria, salvo il tempo necessario al transito delle persone, alle operazioni strettamente funzionali all’attività e alle esigenze documentate di sicurezza, emergenza, accessibilità, salute e ventilazione.
Per gli esercizi dotati di dehors, l’apertura delle porte è consentita per il tempo strettamente necessario al passaggio del personale addetto al servizio, senza esenzione generalizzata dall’obbligo. Restano impregiudicati gli obblighi relativi alle vie di esodo e alla sicurezza antincendio.


RAMMENTA
• che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31, che mantiene applicabili, fino all'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'art. 4, comma 2, della medesima legge, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, le insegne luminose non destinate a uno specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 23:00 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22:00 nel periodo di ora solare.

In allegato testo completo dell'ordinanza.


Pagina aggiornata il 15/10/2026, 13:53

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